Art. 7.

      1. Il contratto di franchising può prevedere una limitazione della libertà di concorrenza a carico dell'affiliato.
      2. Sono vietate le clausole che precludono all'affiliato la possibilità di esercitare un'attività analoga o similare a quella dell'affiliante al di fuori dell'ambito territoriale che in precedenza gli era stato attribuito in esclusiva.
      3. In ogni caso sono vietate le clausole che limitano la libertà di concorrenza per un periodo superiore a cinque anni.